Archivio Avvisi
16 Gennaio 2024
PAGAMENTO MODELLI ISEE II° E III° TRIMESTRE 2023
5 Ottobre 2023
PAGAMENTO MODELLI ISEE I° TRIMESTRE 2023
9 Agosto 2023
COMUNICAZIONE FERIE
Contatti

Documenti e Circolari
 
Mercoledì 2 Aprile 2008
Deduzioni e detrazioni per spese relative all´acquisto di medicinali
Con la presente Vi informiamo che l´Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 28/03/08, che alleghiamo alla presente, ha previsto la possibilità di detrarre/dedurre anche le spese sanitarie sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 certificate da scontrino fiscale non parlante o incompleto a condizione che il contribuente lo integri con il proprio codice fiscale e con le informazioni sul farmaco.
In particolare con la circolare in esame l´Agenzia precisa che:
«… Tenuto conto delle riferite, obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell´agevolazione fiscale, si ritiene che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non «parlante» o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l´indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell´acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati».
Di conseguenza, il contribuente attraverso una certificazione aggiuntiva può ottenere la detrazione/deduzione per gli acquisti di farmaci certificati da scontrini fiscali «non parlanti» o incompleti.
Potranno quindi essere oggetto della suddetta certificazione gli scontrini con:
- la sola dicitura «farmaco» o «medicinale» senza l´indicazione della qualità;
- la sola qualità (ad es. «Zerinol») senza l´indicazione della natura;
- sigle quali «OTC, Fascia C, SOP, TICKET» che individuano inequivocabilmente l´acquisto di un farmaco senza l´indicazione della qualità;
- altre descrizioni generiche quali «Reparto», «Varie», ecc..
La certificazione potrà essere effettuata dal contribuente
- direttamente sullo scontrino integrandolo degli elementi mancanti (in caso di scontrino con la dizione «Reparto» è necessario indicare oltre al codice fiscale, la natura e la qualità)
- utilizzando un foglio con fotocopiati più scontrini annotando accanto agli stessi i dati mancanti,
- indicando le integrazioni in un foglio aggiunto collegandole numericamente agli scontrini,
- in caso di dichiarazioni particolarmente elaborate acquisire un´autocertificazione dettagliata ai sensi del DPR 445/00, allegando sempre la copia degli scontrini.
Tale dichiarazione, trattandosi di un periodo circoscritto di soli 6 mesi, caratterizzato da obiettive difficoltà attestate dalla stessa circolare 30/E, per le farmacie a rispettare le condizioni previste per la detraibilità, si ritiene possa essere valutata non censurabile dall´Agenzia delle Entrate sia nei confronti dei contribuenti, sia con riguardo all´apposizione del visto di conformità.
Cordiali saluti
Scarica Allegato
torna all'archivio Documenti
Sesamo Software S.p.A.

CSS Valido!