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Mercoledì 15 Ottobre 2008
ATER provincia di Roma - indicazioni operative
Si comunica che l'Ater provincia di Roma a seguito dei primi controlli effettuati sulle dichiarazioni trasmesse dai Caf, ha verificato l'esigenza di ribadire alcune indicazioni operative, di seguito riportate:
1) L' Art. 64 della L.R. 14 del 11/08/08 ha modificato la lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale) come segue:
"e) rientro dei figli è consentito purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e.r.p. per non incorrere in decadenza."
Pertanto nei casi in cui il titolare dell'alloggio sia deceduto dopo la data di emanazione della suddetta legge, per i figli rientrati, prima della data del decesso, il Ruolo in Dichiarazione Ater sarà A= assegnatario/o non titolare. Diversamente, se l'assegnatario è deceduto prima della data di emanazione della legge indicata, i figli rientrati saranno soggetti al trattamento previsto dalla L.R. 12/99:
- se rientrati a seguito di separazione omologata (Ruolo in Dichiarazione Ater= A)
- diversamente, (Ruolo in Dichiarazione Ater= Q).

2) si prega di prestare attenzione alle codifiche RuoloInDichiarazioneAter in particolare, gli errori più frequenti hanno riguardato l'attribuzione della codifica Q= Familiare (non assegnatario) residente nell'alloggio con legami di parentela, (casi in cui la persona non è inserita nello stato di famiglia). Laddove i familiari siano coniuge, convivente, figli, nipoti (residenti dalla nascita nell'alloggio) in rapporto al titolare T, questi saranno A= assegnatario non titolare e non Q.
Al fine di interpretare correttamente tali dati si riporta di seguito il testo del comma 5 art. 11 dell L.R. 12/99 "Requisiti soggettivi per l'acceso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa":
<< .. si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forma di legge...>>
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