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Mercoledì 28 Marzo 2012
GUIDA AL VISTO DI CONFORMITA' 2012
Troverete in area riservata la «Guida al Visto di conformità 2012» predisposta dal gruppo di lavoro incaricato dalla Consulta Nazionale dei CAF.
Non eŽ stata inserita nella guida la parte relativa alla tassazione con cedolare secca in quanto per i dati relativi ai fabbricati il CAF non ha nessun obbligo di apporre il visto di conformità.
In allegato si trasmette gli elenchi relativi alle ONG e alle associazioni riconosciute per le adozioni internazionali oltre allŽautocertificazione con lŽaggiunta di un testo che riguarda la compensazione dei crediti derivanti dal modello 730 con il debito IMU.Sempre nellŽautocertificazione è stata introdotta la possibilità per il contribuente di dichiarare la data di inizio dei lavori relativa alla ristrutturazione edilizia per le opere eseguite dopo il 14 maggio 2011 per effetto della soppressione dellŽobbligo di invio della comunicazione preventiva a Pescara (D.L. 70/2011).
Si ricorda inoltre che lŽapposizione del visto di conformità ed il relativo controllo documentale, con lŽapplicazione dei limiti previsti dalla normativa vigente al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione o alla deduzione degli oneri, deve essere effettuato sia per i modelli 730 in assistenza sia per i modelli precompilati. Detta attività deve essere svolta dagli operatori che prestano lŽassistenza fiscale e che sono stati autorizzati a svolgerla a seguito della partecipazione ai corsi di formazione programmati dall'Eurocaf.
Si raccomanda a tutte le strutture una attenta lettura della stessa.
Cordiali saluti.
Francesco Altamura
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