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Giovedì 29 Novembre 2012
Saldi IMU - Riunione con Dipartimento Finanze
Nella giornata di ieri la consulta ha avuto un incontro al Ministero delle Finanze "Dipartimento Legislazione Tributaria delle Finanze" al fine di sollecitare e ottenere chiarimenti su alcune problematiche relative all'IMU.
E' stato comunicato che, a breve, verrà emanata dal Dipartimento Finanze una circolare che conterrà quanto riportiamo di seguito.

COMPENSAZIONI E CONGUAGLI DEI SALDI
In merito alle compensazioni il Ministero ha condiviso la nostra interpretazione con la quale riteniamo che qualora il contribuente abbia versato l'imposta, in fase di acconto, utilizzando codici tributo diversi oppure abbia pagato un maggiore importo di competenza dell'erario e meno di competenza comunale, è nelle condizioni, in sede di saldo, di calcolare e versare solo la differenza.
Ad esempio:
1. Contribuente anziano ricoverato in casa di riposo.
Abitazione con base imponibile di ? 100.000.
L'acconto versato a giugno è stato effettuato utilizzando l'aliquota ordinaria di legge 0.76%, quindi
100.000 x 0.76% / 2 = ? 380 di cui ? 190 (codice tributo 3918) quota Comune ed ? 190 (codice tributo 3919) quota erario.
Poiché il Comune ha deliberato l'assimilazione di tali abitazioni a quelle principali applicando un'aliquota, ad esempio dello 0.6%, l'imposta definitiva sarà pari a
? 100.000 x 0.6% - detrazione di ? 200.00 = ? 400 totalmente spettante al Comune.
Il contribuente, avendo già pagato ? 380 verserà la differenza di ? 20.00 con il codice tributo 3912.

2. Fabbricato concesso in uso gratuito ad un figlio.
Abitazione con base imponibile di ? 100.000.

L'acconto versato a giugno è stato effettuato utilizzando l'aliquota ordinaria di legge 0.76%, quindi
? 100.000 x 0.76% / 2 = ? 380 di cui ? 190 (codice tributo 3918) quota Comune ed ? 190 (codice tributo 3919) quota erario.
Poiché il Comune ha deliberato, per tali fattispecie, un'aliquota, ad esempio dello 0.5%, l'imposta definitiva sarà pari a
? 100.000 x 0.5% = ? 500 - 380 (acconto) = ? 120. La quota erario dovrà essere di ? 380 e la quota Comune di ? 120.
Poiché in fase di acconto sono stati versati al Comune ? 190, l'importo rimanente sarà totalmente versato allo Stato.
In questo caso sarà il Comune che dovrà riversare allo stato il maggior importo incassato paria a ? 70.
Rimane solo da chiarire come il Comune recepirà queste informazioni senza imporre al contribuenti ulteriori adempimenti.


RIMBORSI
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente al Comune sia per le somme relative allo stesso sia per quelle versate all'Erario.
Anche questo principio verrà chiarito nella circolare di prossima pubblicazione.


DELIBERE "ILLEGITTIME"
La problematica relativa alle delibere "illegittime" non riguarda solo il contenuto ma anche il mancato rispetto dei termini di approvazione e/o pubblicazione delle stesse (rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre).
Va evidenziato che in questi casi, il Dipartimento Finanze rileva l'illegittimità e impugna la delibera; il Comune ha sette giorni di tempo per modificare la stessa tenendo conto dei rilievi.
Nel frattempo e/o nel caso in cui il Comune non si attivi in tal senso, la delibera è comunque valida fino al momento in cui il Giudice Amministrativo (TAR/Consiglio di Stato) non ne dichiari l'illegittimità. Ne consegue che il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento in base alle indicazioni dettate dalla delibera comunale, per poi chiedere l'eventuale rimborso o versare la differenza. In alternativa può versare secondo quanto dettato dalla norma generale e in caso di accertamento andare in giudizio.
Resta confermato che nel caso in cui il Comune non abbia deliberato, l'imposta deve essere versata facendo riferimento alle aliquote previste dal D.L. 201/2011.


TERRENI MONTANI
In merito all'esenzione dei terreni montani non posseduti né condotti da imprenditori agricoli o da IAP il Ministero condivide il nostro orientamento sulla loro esenzione dall'IMU.
Tuttavia nella norma riferita all'ICI i terreni montani erano "esclusi" dall'imposizione, al contrario dell'IMU che prevede solo esenzioni. Quindi se il Comune pretende il pagamento dell'imposta sui terreni non agricoli e lo esplicita nella delibera, il contribuente sarebbe tenuto a versare.
Il Ministero si è comunque impegnato a intervenire normativamente per risolvere tale problematica per l'anno 2013.

IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA
A tale proposito, alleghiamo alla presente (All.1 216_12) la risposta del Ministero ad alcuni quesiti posti dall'ANCI sulla esenzione dei fabbricati inagibili a seguito di eventi sismici.
Con l'occasione vi mando i miei più cordiali saluti.

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