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Lunedì 17 Settembre 2007
Iva auto anteriore al 2003, basta l'istanza presentata
Circolare dell'Assonime a pochi giorni dal termine per presentare le istanze.

Per l'Iva auto assolta sugli acquisti anteriormente al 2003 sufficiente l'istanza di rimborso già presentata e la presa d'atto dei giudici delle commissioni tributarie mentre, in caso di rivendita del veicolo, la base imponibile deve essere determinata nella stessa misura per il quale il tributo è stato detratto. Con la circolare 13/9/2007, n. 51, l'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha affrontato una serie di problematiche inerenti agli effetti della Corte di giustizia europea sui limiti alla detrazione dell'Iva sull'acquisto di autovetture, con particolare riferimento alle procedure di rimborso (il cui termine per la presentazione è il 20/9), alle controversie pendenti e alle rivendite dei mezzi, per i quali l'imposta a monte è stata parzialmente dedotta. Sono almeno due gli argomenti che destano ancora oggi numerose perplessità: il primo concernente le controversie pendenti ed il secondo il metodo asimmetrico di applicazione dell'Iva, in caso di rivendita dell'autovettura che ha ottenuto il rimborso del tributo, dietro presentazione dell'istanza.

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