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Martedì 10 Febbraio 2009
Il libro unico garantito dalla marca temporale
Gli adempimenti nella gestione informatica
Il libro unico del lavoro, a pochi giorni dal suo debutto a regime, va incontro alla prima "integrazione". Infatti, il Dl 185/08 (legge 2/09) introduce l'articolo 2215-bis (articolo 16, comma 12-bis), che disciplina la tenuta informatica dei libri, dei repertori, delle scritture e di tutta la documentazione che l'impresa deve avere, in quanto prevista da leggi e regolamenti oppure perchè richiesta dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa stessa.
Secondo le nuove regole si deve far sì che le registrazioni informatiche siano consultabili in qualunque momento attraverso i programmi messi a disposizione dal soggetto che tiene i libri. Se i registri obbligatori sono assoggettati a numerazione progressiva o a vidimazione e, in ogni caso, per rispettare la regolare tenuta - afferma l'articolo 2215-bis del Codice civile - ai relativi documenti informatici deve essere apposta - ogni tre mesi dalla loro messa in funzione - la marca temporale e la firma digitale dell'imprenditore (o di altro delegato) inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Il Sole 24 Ore
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