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Lunedì 23 Febbraio 2009
Errori irrilevanti ai fini dell'Irap
Lo ha stabilito una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. La sopravvenienza passiva va contabilizzata nella voce E21
Gli errori contabili scontano l'Irap. Lo ha stabilito la prima sezione della Commissione tributaria provinciale dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 157 depositata lo scorso 3 ottobre 2008.
Una società ricorre contro l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2004 dall'ufficio di Reggio Emilia in seno all'Agenzia delle Entrate. La materia del contendere verte sulla ripresa a tassazione, agli effetti dell'imposta regionale delle attività produttive, di una sopravvenienza passiva che la società ha portata a deconto della base imponibile da assoggettare a imposizione e che, secondo la tesi del fisco, doveva invece essere ripresa. In particolare, il contribuente, anziché classificare le sopravvenienze passive alla voce «proventi e oneri straordinari», priva di riflessi sulla base imponibile, le ha, erroneamente, secondo la tesi del fisco, classificate alla voce «oneri diversi di gestione» (con indicazione al rigo 14 del quadro IQ).
La fattispecie riguarda un finanziamento bancario, più volte estinto e riacceso, che in ultimo è stato definitivamente chiuso tramite l'utilizzo fino a concorrenza del fondo rischi su cambi esistente al 31 dicembre 2003 e rilevando, per la parte eccedente, una sopravvenienza passiva.

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