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Lunedì 13 Luglio 2009
Sui depositi Iva la responsabilità chiama il gestore
Strutture per conto terzi
Per le merci provenienti dalla Ue che sono introdotte in Italia in un deposito Iva per conto terzi, scatta la responsabilità solidale del gestore in caso di mancata o irregolare applicazione dell'imposta all'atto della successiva estrazione.
Lo stesso gestore, poi, deve avere determinati requisiti soggetti e oggettivi per essere autorizzato a custodire, nei suoi locali, beni per conto terzi.
Inoltre, esso assume la veste di rappresentante fiscale del soggetto non residente che introduce la merce nel suo deposito, qualora quest'ultimo non si sia precedentemente identificato o non abbia nominato un rappresentato fiscale in Italia.
Sono questi alcuni dei chiarimenti indicati nella risoluzione 180/E di venerdì, con la quale l'agenzia delle Entrate risponde a un'istanza di interpello proposta da una società interessata alla gestione di un deposito Iva per conto terzi.

Il Sole 24 Ore
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