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Giovedì 20 Maggio 2010
Riciclaggio, meglio non provarci
Nuova stretta in una sentenza della Corte di cassazione che ha affermato la punibilità. Il tentativo non è fattispecie a consumazione anticipata
Punibile anche il tentativo di riciclaggio. Ciò perché non si tratta, come avveniva con la vecchia norma, di una fattispecie a consumazione anticipata. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 17694 del 7 maggio 2010, ha segnato, in un giudizio di rinvio sullo stesso caso, un'ulteriore stretta sul riciclaggio per il quale due anni fa aveva sancito la possibilità di una condanna anche se il reato presupposto era l'associazione mafiosa.
Le norme europee hanno scandito la necessità di un adeguamento delle leggi italiane sul riciclaggio, ha spiegato la Suprema corte nelle motivazioni. Tanto che «oggi è punito a titolo di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro».
Insomma, secondo queste poche parole «risulta evidente», hanno messo nero su bianco gli Ermellini, «che non si tratta più di una fattispecie a consumazione anticipata, circostanza questa che consente senz'altro, un'ipotesi di tentativo».

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