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Giovedì 22 Luglio 2010
Scanner d'obbligo in studio
Tutte le novità del rito amministrativo in vigore dal 16 settembre prossimo. Documenti depositati con la copia informatica
Scanner d'obbligo nello studio dell'avvocato amministrativista. Il codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010) prevede il deposito di atti e documenti anche in copia informatica. Si tratta di una tappa di avvicinamento al processo amministrativo telematico, che impone agli studi di dotarsi di appositi strumenti, di comune uso nella prassi.
L'articolo 139 del codice del processo amministrativo prevede che i difensori costituiti forniscano la copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, se possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Si tratta, tuttavia, di un adempimento aggiuntivo e non sostitutivo degli attuali obblighi di deposito di atti e documenti in formato cartaceo. Tra l'altro è da notare che talvolta si tratta di montagne di carte: sia gli atti processuali sia i documenti allegati dalle parti devono essere depositate in molte copie (rispettivamente per gli atti quattro copie oltre all'originale e per i documenti due o tre copie oltre l'originale). (..)
La disposizione costituisce un passaggio intermedio rispetto al traguardo della riduzione dell'uso della carta nel processo amministrativo. Nel frattempo gli avvocati dovranno dotarsi di uno scanner per trasformare atti e documenti cartacei in file e confezionare il fascicolo da presentare al Tar, corredandolo delle copie informatico su supporto o trasmettendo per posta i file stessi.

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