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Venerdì 23 Luglio 2010
Assonime, divieto di cumulo per il 55%
Imposte e tasse
Le detrazioni d'imposta del 55% non possono essere cumulate con eventuali incentivi riconosciuti per i medesimi interventi di risparmio energetico dalla Comunità europea, dalla regione o da altri enti locali. In attesa del riconoscimento di tali contributi il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% fermo restando che, al riconoscimento degli stessi, la detrazione già utilizzata in dichiarazione dovrà essere integralmente restituita anche per la parte non coperta da contributo.
Quanto alla data di fine lavori, momento dal quale decorre il termine per l'invio della comunicazione all'Enea, la stessa deve ritenersi coincidente con il cosiddetto «collaudo» degli interventi realizzati restando invece del tutto ininfluente a tale fine il momento di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale.
Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare Assonime n. 26/2010 del 20 luglio scorso in tema di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, predisposta dalla citata associazione a commento degli ultimi interventi di prassi amministrativa in materia.

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