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Martedì 12 Ottobre 2010
Cassazione. Le regole sulla sanatoria
Non si può ritenere perfezionato il condono sulla definizione degli omessi versamenti se la seconda e terza rata sono state pagate con ritardo. A confermare questo orientamento è la quinta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20966 depositata ieri.
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento per Irpeg, Iva, Irap e ritenute alla fonte a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione, dal quale erano emersi omessi versamenti.
La contribuente nel ricorso sosteneva di aver definito gli omessi versamenti in base all'articolo 9-bis della legge 289/02. L'agenzia delle Entrate riteneva, invece, che il ritardato pagamento di seconda e terza rata aveva determinato il mancato perfezionamento del condono.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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