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Lunedì 13 Dicembre 2010
Le regole sulla compilazione e tenuta dei registri e le sanzioni per le violazioni. Scadenza obbliga
L'ultimo adempimento relativo alla tenuta della contabilità 2009 è costituito dalla stampa dei libri e registri, prescritti dalla normativa fiscale. Si tratta di un passaggio obbligatorio, con la sola esclusione dei soggetti che hanno adottato la contabilità elettronica, con conservazione su supporto in formatico (DM 23 gennaio 2004).
La tipologia della contabilità elettronica non va confusa con la più diffusa tenuta dei registri con sistemi informatici, che pur richiede la trascrizione su supporti cartacei (articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/1994).
Per quanto riguarda i termini di stampa dei registri fiscali, l'articolo 7, comma 4 del decreto legge 357/1994 prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici può avvenire senza operare nessuna stampa durante l'anno a condizione che la stampa complessiva venga effettuate entro tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali. In caso di controlli e ispezioni i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici e quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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