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Martedì 21 Giugno 2011
Triangolazioni nello spesometro
Obbligo di segnalazione alle Entrate per gli scambi tra operatori nazionali
Anche gli operatori attivi nel commerciocon l'estero devono fare i conti con lo spesometro.
La circolare 24/E/2011, in linea con la ratio dell'adempimento, ha esteso il monitoraggio alle operazioni che sfuggono ai sistemi di controllo propri delle esportazioni e delle transazioni intracomunitarie.
In tema di cessioni all'esportazione in "triangolazione" (articolo 8, comma i, Dpr 633/72), la vendita interna fra il primo cedente e il promotore deve essere oggetto di segnalazione.
Questo perché il provvedimento delle Entrare del 22 dicembre 2010 esclude le esportazioni sul presupposto che i dati di queste cessioni sono acquisiti tramite il sistema doganale, per cui l'ulteriore comunicazione nello spesometro produrrebbe solo un aggravio a carico degli operatori.
Tuttavia, nelle triangolari, lo scambio fra gli operatori nazionali non configura un'esportazione, ma una cessione nazionale non imponibile.
Per questo motivo, l'amministrazione ritiene che i relativi dati debbano essere comunicati.
Lo stesso vale per le triangolazioni "interne" (articolo 58, D1331/93).
Devono sempre essere incluse nello spesometro le cessioni effettuate all'esportatore abituale, in quanto, nonostante siano disciplinate all'articolo 8, Dpr 633/72, non sono riconducibili alle esportazioni.
Se la controparte è un soggetto black list, invece, il riepilogo dell'operazione nello specifico elenco istituito dal D140/2010 "prevale" sullo spesometro, da cui, per evitare duplicazioni, l'operazione è estromessa.
Negli scambi intracomunitari, occorre valutare se l'operazione è stata compresa, o meno, in Intrastat.

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