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Martedì 12 Luglio 2011
Liti con il fisco, conto più salato
Manovra correttiva. Calcolo del contributo unificato sulla base delle indicazioni sull'atto.
Dal 7 luglio indicazione del valore della controversia

Da giovedì scorso contributo unificato al via per i ricorsi tributari.
Le liti fiscali avviate a far data dal 7 luglio 2011, infatti, devono contenere l'apposita dichiarazione che indica il valore della controversia, sulla base del quale calcolare l'importo dovuto. E il contributo unificato sarà aumentato della metà qualora all'atto della presentazione del ricorso il difensore ometta di riportare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax o il codice fiscale della parte ricorrente.
E quanto ha previsto l'articolo 37 della manovra correttiva del governo (dl n. 98/2011), i cui contenuti, vista l'immediata operatività delle disposizioni, sono stati riassunti ieri in una nota del ministero dell'economia.
In particolare, è stato il direttore della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze, Fiorenzo Sirianni, a inviare ai direttori degli uffici di segreteria delle Ctp e delle Ctr italiane una comunicazione contenente le prime istruzioni applicative sul contributo unificato.
La novità.
L'articolo 37, comma 6, lettera t), del dl n. 98/ 2011 ha stabilito l'applicazione, da anni auspicata dai giudici, del contributo unificato anche nel processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 deI dpr n. 115/2002. Per effetto di ciò, è stata contestualmente abrogata la disciplina che sottoponeva il contenzioso fiscale all'imposta di bollo.
Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia (si veda tabella in pagina).
A tale scopo, ricorda la nota ministeriale alle segreterie delle commissioni, l'importo del contendere deve essere determinato sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 12, comma 5 del digs n. 546/1992 (ossia prendendo in esame solo l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, salvo che il ricorso non riguardi solo queste ultime).
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