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Lunedì 17 Ottobre 2011
Il mutuo oltre il costo non basta al fisco
Accertamento. La giurisprudenza mette i paletti alla rettifica: si tratta di una presunzione semplice che va suffragata da altre circostanze.
La semplice differenza rispetto al valore dell'immobile nel rogito non prova l'evasione
Più paletti dalla giurisprudenza agli accertamenti immobiliari del Fisco.
Dopo la sentenza 96/8/11 della Ctr Lombardia (si veda II Sole 24 Ore del 7 agosto scorso), un nuovo stop arriva ora dalla Ctr Emilia Romagna in attesa che sia la Cassazione a pronunciarsi dopo l'abolizione del valore di presunzione legale all'Orni.
Secondo i giudici d'appello emiliani, infatti, l'importo del mutuo erogato nonè un elemento di per sé sufficiente per accertare il maggiore valore di vendita dell'immobile in quanto non esiste un legame diretto tra questi due elementi.
L'efficacia probatoria del mutuo configura, dunque, una presunzione semplice che deve essere confermata da altri elementi per giustificare l'accertamento di un prezzo diverso da quello indicato in fattura o nell'atto di compravendita. A chiarirlo è la sentenza n. 75/20/2011 che affronta una problematica, interessante quanto diffusa, relativa all'accertamento del valore degli immobili venduti, da parte dell'amministrazione, sulla base dei mutui fondiari concessi dagli istituti di credito.
Nel caso specifico, l'ufficio aveva notificato a una società di costruzione di immobili (Snc) per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005, avvisi di accertamento con cui venivano contestati corrispettivi non dichiarati a seguito di vendita di abitazioni a privati e, conseguentemente accertato un maggior imponibile ai fini Irpef, Iva e Trap.
Gli atti erano stati ritualmente impugnati dalla Snc davanti alla Ctp di Reggio Emilia che, con la sentenza n. 55/01/2008, li aveva annullati.E aveva stabilito peraltro che l'amministrazione finanziaria non poteva legittimamente utilizzare, come prove, le informazioni raccolte attraverso i questionari inviati agli intermediari finanziari che avevano erogato mutui agli acquirenti degli immobili, e non invece mediante la procedura di indagini finanziarie (articolo 32, comma 1, punto 7, del Dpr 600/73).
La sentenza è stata poi impugnata dall'ufficio che proponeva ricorso in appello per carenza di motivazione. L'amministrazione aveva ribadito l'utilizzabilità dei dati acquisiti non attraverso la procedura di indagini finanziarie ma mediante questionari, per la «superiore esigenza di realizzare la giusta imposizione».

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