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Mercoledì 11 Gennaio 2012  |
| Ex minimi, rimanenze fuori costo |
Il ritorno al regime normale. L'inventario dei beni rimasti in magazzino a fine 2011 può consentire il recupero dell'Iva. Le giacenze iniziali già pagate non possono essere dedotte dal reddito d'impresa
Gli ex minimi non potranno considerare come costo, nel 2012, le merci comprese nelle esistenze iniziali di magazzino, se sono già state pagate durante il regime senza Iva e dedotte con il principio di cassa. Ai fini Iva, però, chi nel 2012 è uscito dal regime dei minimi per entrare in quello residuale, semplificato od ordinario, può detrarre l'imposta che ha pagato e non ha detratto sulle merci acquistate e giacenti al 31 dicembre 2011. Per questi motivi, quest'anno, va prestata particolare attenzione alla compilazione dell'inventario delle giacenze di magazzino. A seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi e dell'entrata in quello ordinario Iva dal 2012, le rimanenze finali di merci, il cui acquisto è già stato pagato e quindi dedotto dal contribuente minimo, non devono assumere rilevanza come esistenze iniziali, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir. Se, invece, il pagamento delle merci in rimanenza non è ancora stato effettuato, le giacenze iniziali rileveranno come costo iniziale nella contabilità del 2012 (circolare 7/E/2008). I contribuenti che dal 2012 non possono più applicare il regime dei minimi possono detrarre l'Iva sull'acquisto dei beni (di magazzino) non ancora ceduti o non ancora utilizzati a fine 2011 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 gennaio 2012). Il sole 24 ore |
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