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Venerdì 13 Gennaio 2012  |
| Premi a staffetta per i minimi |
Agevolazioni. Al regime delle nuove attività può seguire quello semplificato al debutto quest'anno. Possibile cumulare cinque anni di prelievo fiscale in misura ridotta
Il regime dei minimi versione 2012 è aperto anche ai soggetti che operavano nel 2011 nel regime delle nuove iniziative (articolo 13 della legge 388/2000). In base al Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, possono accedere infatti al nuovo regime dei minimi i soggetti che hanno avviato l'attività dal 20o8 usufruendo del regime delle nuove iniziative, se sono in possesso dei necessari requisiti. Il Provvedimento specifica peraltro che il transito al nuovo regime dei minimi non consente una ripartenza ai fini del computo del quinquennio di permanenza. Infatti, si resta in situazione di vantaggio solo per il periodo mancante al completamento del quinquennio dall'inizio attività o, se più lungo, per il periodo di raggiungimento dei 35 anni. In pratica, si ribadisce il principio per cui la disciplina dei minimi è circoscritta ai primi cinque anni di attività o al maggior periodo fino al compimento dei 35 anni d'età: chi ha già usufruito delle nuove iniziative non può duplicare i periodi ma diventa minimo solo de residuo. Da nuove iniziative a minimi In realtà, il passaggio da nuove iniziative a minimi può avvenire in due diverse situazioni: da parte del soggetto che ha esaurito il triennio e che quindi non può più usufruire del regime delle nuove iniziative, così come da parte di chi è ancora nei primi tre anni e potrebbe continuare a esaurimento in nuove iniziative. La prima è l'ipotesi di continuazione naturale in regime dei minimi, come regime di maggior favore possibile, sfruttando tutto il periodo residuo, la seconda invece è la fattispecie di revoca del regime.
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