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Giovedì 12 Aprile 2012
Cessione fittizia anche se parziale
Antiriciclaggio. La Cassazione fissa criteri più restrittivi per il trasferimento di società in capo a persone indagate.
L'intestazione pro quota basta come indizio di aggiramento della normativa
Anche la cessione parziale delle quote di una società può bastare a configurare il reato di intestaione fittizia con finalità di riciclaggio.
Inoltre, la (sufficente) capacità economica di chi riceve i beni o i valori non serve a escludere a priori gli indizi del suo coinvolgimento nell'operazione criminosa.
La Corte di cassazione (Seconda penale, sentenza 13421/12 depositata ieri) dà una stretta ai presupposti del reato di "trasferimento fraudolento di valori" (articolo 12-quinquies del Dl 306/92, misure urgenti per il contrasto alla criminalità mafiosa), annullando un provvedimento del Riesame di Napoli e rimettendo gli atti per una nuova decisione al tribunale campano.

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