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Martedì 2 Luglio 2013  |
| Imposta di registro alternata |
Per evitare vuoti di tassazione, l'imposta proporzionale di registro è applicabile anche sugli atti soggetti a Iva, ma senza cumulare le due imposte sulla medesima base imponibile. Se dunque l'atto di ventita dell'immobile è soggetto ad Iva, ma tale imposta non colpisce l'intero corrispettivo perchè una parte era stata fatturata precedentemente in regime di esenzione, sulla differenza è dovuta l'imposta proporzionale di registro. Questa alternativa sostanziale gra i due tributi indiretti si desume dalla circolare 22/E del 28 giugno 2013, co la quale l'Agenzia delle entrate compie una panoramica sul trattamento fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 del Dpr 633/72 con il Dl 83/2012, risolvendo in particolare le questioni di diritto transitorio che si pongono per i contratti in corso per effetto della nuova disciplina.
Fonte: Italia Oggi |
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