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Lunedì 4 Novembre 2013  |
| Prima casa, contano solo i fatti |
Va trasferita veramente la residenza nella nuova abitazione acquisita con i benefici prima casa; la semplice dichiarazione all'atto di voler "adibire" l'unità a propria abitazione non basta se, alla luce dei fatti, l'immobile non sia mai stato abitato; cosi la Cassazione (sentenza n. 22944 del 9 ottobre 2013) stronca sul nascere qualsiasi velleità elusiva volta a strappare una tassazione agevolata ai fini dell'imposta di registro e ipocatastali, in compravendite immobiliari speculative e non già finalizzate all'utilizzo dell'acquirente. Nel caso di specie l'abitazione originaria, quella per la quale si erano legittimamente fruiti i benefici prima casa, esce dalla sfera di pertinenza del contribuente a seguito di atto di donazione.
Fonte: Italia oggi |
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