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Venerdì 14 Febbraio 2014  |
| Affitto in contanti sotto mille euro |
Il dipartimento del Tesoro vanifica la legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazione per le abitazioni. È questo, in sintesi, quanto affermato dal ministero, direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, nella nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014. Alcune perplessità erano infatti sorte sulla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("legge di stabilità), entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Secondo il comma 50, infatti, «i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità». La legge di stabilità, in sostanza, pare imporre l'uso di mezzi di pagamento tracciabili in caso di corresponsione dei canoni di locazione delle abitazioni (esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a prescindere dall'importo del canone stesso, sia esso pari a 50 euro, 90 o 2mila euro. Il Tesoro, con la nota, ribalta le previsioni del comma 50. In primo luogo, il dicastero sottolinea come, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del Dlgs 231/07. In sostanza, nessuna sanzione potrebbe comunque essere irrogata al conduttore che paga un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro; ciò perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dallƇ al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro.
Fonte: Il Sole24Ore |
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