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Mercoledì 26 Febbraio 2014
Il «770» non evita la maxi-sanzione
La Corte di appello di Brescia, sezione lavoro, con sentenza 262/2013 ha affermato che la prestazione professionale retribuita con notule soggette a ritenute d'acconto e per le quali sia intervenuta solo la dichiarazione 770, rientra nell'ambito del "lavoro nero" se all'esito di accertamenti istruttori sia emersa la natura subordinata del relativo rapporto.
Il caso sottoposto all'esame della Corte di appello riguardava due ordinanze ingiunzione irrogate dall'allora Direzione provinciale del lavoro (oggi Direzione territoriale del lavoro) nei confronti di una società in accomandita semplice che aveva ricondotto nell'ambito di una collaborazione occasionale le prestazioni di una collaboratrice che, secondo le valutazioni degli ispettori del lavoro, costituivano invece esercizio di una tipica attività di lavoro dipendente.
La Dpl non si limitava a irrogare le sanzioni strettamente riconducibili all'errata qualificazione del rapporto di lavoro, tra cui le sanzioni per omessa formale comunicazione al Centro per l'impiego, omessa registrazione e omesso rilascio dei prospetti paga, ma irrogava alla società anche la cosiddetta maxi sanzione in forza dell'articolo 36 bis, comma 7, della legge 248/2006. L'articolo prevede che, fatte salve le sanzioni ordinarie già applicate in materia, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
La società aveva impugnato le ordinanze ingiunzione, sostenendo, quanto alla maxi sanzione, che il relativo provvedimento poteva essere assunto solo in presenza di una prestazione di lavoro totalmente non dichiarata – ovvero di una prestazione lavorativa sommersa, rispetto alla quale non era stata effettuata nessuna denuncia – aggiungendo che nel caso specifico la lavoratrice era stata regolarmente retribuita con compensi sottoposti a ritenuta d'acconto e che, pertanto, non si rientrava nell'ambito del "lavoro nero".
Il Tribunale di Crema, all'esito del giudizio di primo grado, accoglieva questa tesi e segnalava che, avendo la società provveduto, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento della ritenuta d'acconto sui compensi erogati alla lavoratrice, il relativo modello 770 forniva evidenza documentale della denunciata esistenza di una collaborazione occasionale. Si era quindi nell'ambito del "lavoro grigio".
La Dpl ha impugnato la decisione di primo grado sul presupposto che le dichiarazioni emergenti dal modello 770 avessero una valenza esclusivamente fiscale e fossero, come tali, del tutto inidonee a documentare l'esistenza di una qualsivoglia ricostruzione formale del rapporto di lavoro. La Corte di appello di Brescia con la sentenza 262/2013 accoglie la tesi della Dpl e afferma che il modello 770 rappresenta una mera dichiarazione fiscale e non è idonea a costituire denuncia, anche ai fini contrattuali e lavoristici, della sussistenza di un rapporto di lavoro, quale che ne sia la qualificazione: equivale a una dichiarazione del sostituto d'imposta attestante l'applicazione e, occorrendo, il versamento della ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai professionisti e ai collaboratori occasionali.
La Corte di appello ha fondato questa decisione sull'assunto che la maxi sanzione si applica tutte le volte in cui è stata utilizzata manodopera irregolare senza che ciò risulti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, evidenziando che tale situazione corrisponde a una fattispecie di lavoro nero.
FONTE: Il Sole 24 Ore
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