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Giovedì 20 Febbraio 2014  |
| Fotovoltaico, meno costi deducibili |
Nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici. Infatti, a seguito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, i soggetti interessati devono ripensare le scelte (sia di bilancio che fiscali) effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto (innovativamente) dall'Agenzia, la quale, ben conscia del «cambio di rotta» operato, ha dovuto riconoscere la salvaguardia dei comportamenti passati (articolo 10 dello Statuto del contribuente). In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile ed immobile. Si è nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ossia quando possiede almeno uno dei seguenti requisiti indicati nella tabella a fianco. Solo quando l'impianto è qualificabile come «bene mobile» può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9% prevista sino ad ora (circolare n. 46/E/2007), fatto salvo, ovviamente, il caso in cui l'impresa abbia imputato a conto economico una quota inferiore, con conseguente rilevanza anche fiscale per effetto del principio di derivazione. Laddove, invece, come avviene nella maggior parte dei casi concreti, l'impianto (d'ora in poi) deve essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici. Uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» e tanto il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa. In tal caso, sostiene l'Agenzia, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è (dal 2013) il 4%, con scorporo del 30 per cento per l'area di sedime (non ammortizzabile) qualora essa sia stata acquistata unitamente al l'impianto (e non abbia, pertanto, un costo separatamente individuabile). FONTE: Il Sole 24 Ore |
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