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Mercoledì 19 Febbraio 2014
Esenzioni Imu, in testa la sanità
L'esenzione Imu per gli enti non commerciali non riguarda la totalità delle attività istituzionali svolte da tali soggetti, ma solo quelle considerate dall'articolo 7, lettera i) del Dlgs 504/1992. Tra queste non sono citate le attività politiche e sindacali, per le quali quindi non vi sono agevolazioni.
La bozza delle istruzioni ministeriali alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione per gli enti non commerciali riprende la distinzione in categorie di attività individuate dal Dm 200/2012. Per ciascuna di esse sono fornite indicazioni approfondite sia sotto il profilo definitorio sia sotto l'aspetto della qualificazione non commerciale delle operazioni effettuate.
Nelle attività assistenziali, un ruolo importante è attribuito a quelle sanitarie. La bozza ritiene sempre rispettati i requisiti di non commercialità se sono accreditate e contrattualizzate con Stato, Regioni ed enti locali, anche se svolte dietro pagamento di importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (ticket). Si considerano accreditate anche le prestazioni sanitarie effettuate col contributo dell'ente locale, a titolo di integrazione della retta (assistenza ad anziani autosufficienti). Il rispetto invece del requisito di attività esercitata gratuitamente o con pagamento di corrispettivi simbolici è richiesto solo per le attività sanitarie non convenzionate. Per essere simbolico, secondo l'interpretazione della Commissione Ue, il corrispettivo deve essere totalmente sganciato dal costo del servizio e, in ogni caso, non deve superare la metà dei prezzi mediamente praticati sul mercato per prestazioni analoghe. Il controllo compete al Comune.
FONTE: Il Sole 24 Ore
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