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Martedì 18 Febbraio 2014
Omissioni Iva, la forza maggiore esclude il reato
Non risponde per omesso versamento dell'Iva l'imprenditore che non versa l'imposta perché ha pagato lo stipendio dei dipendenti. Si tratta di un caso di forza maggiore il cui accertamento compete al giudice che dovrà valutare con rigore gli strumenti adottati dal contribuente per per la reperibilità delle risorse necessarie a consentire il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie contemperando, ove possibile, la prosecuzione dell'attività di impresa laddove la crisi sia provvisoria
A fornire questa interpretazione è il Tribunale di Roma, Sez. VI penale, con la sentenza 105/2014.
Al rappresentante legale di una Srl era contestato il reato di cui all'articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 per aver omesso il versamento Iva nei termini previsti per un ammontare di gran lunga superiore alla soglia di punibilità. Nel processo l'imprenditore evidenziava che non avrebbe potuto agire diversamente in quanto quell'anno la società versava in forte crisi di liquidità, vantando crediti verso terzi per svariati milioni. Per tentare di superare la temporanea crisi e garantire la prosecuzione dell'attività, egli aveva richiesto alle banche alcuni mutui ponendo a garanzia i propri beni personali, mentre, alle Entrate aveva chiesto un'anticipazione, non concessa, della rateizzazione del debito.
Il Tribunale ha assolto l'imprenditore perché il delitto è stato commesso per causa di forza maggiore. In via preliminare, la sentenza evidenzia che la crisi economica non è di per sé idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato, ma può costituire la ragione per cui il contribuente si trovi costretto a porre in essere la condotta illecita, evidenziando così il nesso di causalità tra la condotta stessa e la realizzazione dell'evento.
Perché lo stato di crisi dell'impresa rappresenti una causa di forza maggiore servono due condizioni: una crisi economica dipesa da fattori esterni alla condotta dell'imprenditore e il tentativo di quest'ultimo di fronteggiare la crisi con tutti i rimedi possibili. Nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti entrambi gli elementi: la temporanea crisi di liquidità era conseguente a crediti verso terzi per vari milioni – fatto non imputabile all'imprenditore – mentre i tentativi di risanamento potevano ravvisarsi nella richiesta alle banche di tre mutui e di un'anticipazione del piano di rateizzazione del debito Iva alle Entrate.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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