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Giovedì 27 Febbraio 2014
Modello polivalente per le «black list»
Operazioni black list al debutto nel quadro BL della modulistica dello spesometro. Per la comunicazione sul mese di gennaio, in scadenza domani 28 febbraio, occorre utilizzare il nuovo modello polivalente, essendo terminato il periodo transitorio previsto per l'ultimo trimestre del 2013. Ancora da inserire in black list, fino al 23 febbraio 2014, le operazioni da e verso la Repubblica di San Marino. La comunicazione delle operazioni realizzate con controparti residenti o domiciliate in Stati o territori inclusi in una delle black list previste dal Dm 4 maggio 1999 (lista delle persone fisiche) e dal Dm 21 novembre 2001 (lista delle cosiddette Cfc) entra nel modello polivalente con le vendite e gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2014.
Il modello polivalente, quando viene impiegato per rendere note le operazioni con paradisi fiscali, richiede l'indicazione, nel frontespizio, del periodo di riferimento. Va infatti ricordato che, per la BL, la periodicità è tuttora quella indicata dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010. In particolare, la comunicazione (che si trasmette entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento) va presentata su base trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi e servizi ricevuti), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Gli altri contribuenti presentano invece la comunicazione BL su base mensile. Non vanno comunicate le operazioni di importo inferiore o uguale a 500 euro.
Nel quadro BL dello spesometro, sono da indicare, oltre ai dati anagrafici e fiscali della controparte (il codice identificativo Iva estero non è obbligatorio) gli importi e l'imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, quello delle operazioni non soggette ad Iva e quello delle note di variazione. Il tutto distinguendo operazioni attive (cessioni e prestazioni rese) e operazioni passive (acquisti e prestazioni ricevute).
Nella comunicazione BL in scadenza domani (e così pure in quella da presentare a marzo), i contribuenti devono ancora riportare le eventuali operazioni effettuate con clienti e fornitori di San Marino, Stato incluso nella black list del 4 maggio 1999 fino al 23 febbraio 2014 compreso. Dal 24 febbraio scorso, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore immediata del Dm 12 febbraio 2014 (decreto non regolamentare), lo Stato di San Marino viene cancellato dall'elenco e sempre da tale giorno le operazioni con la Repubblica del Titano non dovranno più figurare nella comunicazione.
L'uscita di San Marino dalla lista dei paradisi fiscali comporterà, peraltro, la necessità di inserire le operazioni effettuate da e verso tale paese dal 24 febbraio (cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 71 del Dpr 633/72, servizi resi ex articolo 7-ter e servizi ricevuti da autofatturare ex articolo 17) nell'ordinaria comunicazione delle operazioni Iva (spesometro), nei quadri dedicati alle operazioni con non residenti, rilevanti ai fini Iva. Resteranno sempre da comunicare con il quadro SE del mod. polivalente le autofatture per acquisti di beni da San Marino ai sensi del'articolo 16, lettera c) del Dm 23 dicembre 1993.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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