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Giovedì 27 Febbraio 2014  |
| Spesometro anche per i dettaglianti |
Il prossimo appuntamento con lo spesometro o elenco e clienti e fornitori Iva 2013 è fissato alla data del 10 aprile 2014 per i contribuenti mensili ed al 20 aprile per tutti gli altri.Ma i contribuenti devono anche pianificare contabilmente lo spesometro 2014, in quanto l'anno è già iniziato. Ci riferiamo ai commercianti al minuto che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l'importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (articolo 24, comma 2 del Dpr 633/72). Il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013, dispone che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l'obbligo della comunicazione della operazione così come se l'emissione della fattura fosse obbligatoria. Il provvedimento aggiunge che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Dl 16/2012, relativamente alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. In sostanza, a partire dall'anno 2014 la emissione della fattura determina l'obbligo di indicare l'operazione nell'elenco clienti. Il provvedimento pone l'obbligo quando la fattura è emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale. Questo potrebbe significare che se oltre alla fattura viene emesso anche lo scontrino fiscale venga meno l'obbligo di includerla nello spesometro. Un'altra novità riguarda l'adempimento dell'elenco clienti e fornitori per l'anno 2013 e quindi in scadenza nel prossimo mese di aprile. Si tratta di una nuova categoria di soggetti obbligati e finora esclusi e cioè le imprese agricole esonerate ai fini dell'Iva in quanto nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. L'obbligo è stato introdotto dal Dl 179/2012. Si tratta di soggetti che non hanno alcun obbligo contabile ma solo la conservazione delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e le fatture di acquisto ricevute, numerate progressivamente. Anche in questi casi occorre ricostruire le anagrafiche sia dei soggetti obbligati che dei loro clienti e fornitori, per poter adempiere alla compilazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori 2013. Fonte: Il Sole 24 Ore |
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