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Lunedì 3 Marzo 2014  |
| Verifica selettiva per compensare |
Il superamento dei 15mila euro che fa scattare l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento anche per i crediti Ires, Irpef e Irap va riscontrato sul singolo tributo e non sul monte compensazioni. È il chiarimento arrivato dalle Entrate a Telefisco sulle novità introdotte dall'articolo 1, dal comma 574, della legge di stabilità (legge 147/2013). Una precisazione utile in vista della scadenza per i versamenti unitari del 17 marzo. Il computo della soglia Dal 2014 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute maturati nell'anno precedente, se utilizzati in compensazione per un importo superiore a 15mila euro, devono essere certificati con il visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento. Secondo l'Agenzia il limite di 15mila euro è «riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione». È stata quindi bocciata la tesi del cumulo e confermata quella del calcolo separato. Per determinare il credito da riscontrare si ritiene che il riferimento vada fatto al codice tributo. La dichiarazione Per le compensazioni dei crediti da imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute, non scatta come invece previsto in ambito Iva, l'onere della preventiva presentazione della dichiarazione vistata prima di procedere con la compensazione. Inoltre, in considerazione del rinvio all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, le novità riguardano solo la compensazione orizzontale dei crediti fiscali. È stato anche confermato che, dato che le disposizioni introdotte si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, le nuove regole riguardano solo i crediti maturati nel corso di tale annualità (Unico 2014). Di conseguenza, come già chiarito per le compensazioni Iva (circolare 1/E/2010), il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) può essere liberamente utilizzato in compensazione finché non troverà rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014, all'interno della quale verrà "rigenerato" sommandosi all'eventuale credito 2013. Quindi chi ha maturato un credito nella dichiarazione relativa al 2012 può spenderlo nel 2014 senza problemi di visto. Per le compensazioni di crediti diversi dall'Iva non è obbligatorio l'utilizzo dei canali Fisco online o Entratel per la trasmissione del modello F24 e quindi il versamento può essere effettuato con i mezzi tradizionali (home banking o remote banking). Inoltre si ritiene che le regole previste dalla legge di stabilità non si applichino per gli utilizzi in compensazione di crediti d'imposta riscontrati nel quadro RU di Unico. Fonte: Il Sole 24 ore |
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