|
|
| News |
| |
Lunedì 3 Marzo 2014  |
| Restituzione per interessi e perdite |
Gli elementi trasferiti al consolidato possono essere restituiti alle società che li hanno generati in seguito al disconoscimento della tassazione di gruppo, a condizione che tutte le pretese tributarie conseguenti a tale evento siano diventate definitive all'esito dell'adesione. Questa situazione può riguarda le perdite fiscali, le eccedenze d'imposta, le eccedenze di interessi passivi indeducibili, le eccedenze di Rol e i crediti d'imposta attribuiti al consolidato oggetto di disconoscimento. Le società che hanno generato tali elementi se ne sono "privati" in favore del consolidato, ottenendo nella generalità dei casi una remunerazione a fronte del trasferimento. Si pensi a una perdita fiscale generata da una consolidata e trasferita alla consolidante che l'ha utilizzata in abbattimento dell'imponibile di gruppo. Con l'inefficacia dell'opzione, l'utilizzo in compensazione della perdita viene disconosciuto e ciò comporta l'accertamento di un'imposta (e l'applicazione della sanzione per omesso versamento) alle società del gruppo che hanno trasferito un imponibile positivo, corrispondente al l'imponibile compensato con le perdite attribuite. All'atto dell'adesione, solo a seguito della definizione complessiva delle posizioni contestate, la perdita potrà essere riattribuita alla società che l'ha generata, che presumibilmente dovrà "restituire" la remunerazione ricevuta. Per dare evidenza degli elementi riattribuiti (che non vengono più riportati in Unico a seguito del trasferimento al modello CNM), è necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore, che però, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, può essere presentata solo entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. La circolare 3/E/2014 richiama a tal fine la procedura sulla correzione degli errori contabili contenuta nella circolare 31/E/2013. Così, per un elemento riattribuito (come, per esempio, perdite, interessi, Rol) riferibile a una dichiarazione non più emendabile, sembra necessario che il contribuente provveda a riliquidare autonomamente la dichiarazione dell'anno in cui l'elemento è stato indebitamente trasferito al consolidato e poi le annualità successive, fino all'annualità emendabile. Da tale procedura, peraltro, scaturisce una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzati, in quanto emergono nella dichiarazione integrativa degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d'imposta precedente. A partire dalla presentazione delle dichiarazioni integrative con Unico SC 2014 si potrà utilizzare il prospetto contenuto nel quadro RS. Fonte: Il Sole 24 Ore |
| torna all'archivio News |
|
|