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Giovedì 6 Marzo 2014  |
| L'indennizzo non rileva ai fini Iva |
Le somme dovute al locatario per il rilascio dell'immobile a uso commerciale, a titolo di indennizzo della perdita di avviamento, sono irrilevanti ai fini Iva per carenza del requisito oggettivo. Accanto a questa regola, che rispetta il dato normativo e la sua interpretazione anche lessicale, la Commissione Aidc, con la norma di comportamento n. 190, affronta e risolve anche l'eccezione, nel caso in cui la somma versata dal locatore sia riferita non alla semplice indennità, ma rappresenti il corrispettivo di una prestazione resa dal locatario, anche sotto forma non palese, in quanto derivante da reciproche concessioni sui diritti e doveri nascenti dal contratto di locazione, come nell'ipotesi di accordo per il rilascio dell'immobile prima della scadenza contrattuale. In simili circostanze la somma corrisposta, denominata come "indennità", assume rilevanza ai fini Iva e, secondo le indicazioni della norma Aidc, segue il regime applicato al canone di locazione. L'Aidc ripercorre la genesi della disposizione di riferimento (articolo 34 della legge 392/78) e ne sottolinea la ratio sottesa al ristoro non meramente risarcitorio ma compensativo della perdita di avviamento commerciale che il legislatore dell'epoca ha inteso tutelare, confermata dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolare 19 marzo 1979 n. 24) e dalla giurisprudenza di vertice (fra le ultime, sentenze n. 7992/2009 e n. 7528/2009 della Cassazione), da cui consegue l'irrilevanza Iva per carenza del requisito dell'onerosità (articolo 3, 1° comma, Dpr 633/72). La ricostruzione interpretativa non sarebbe, tuttavia, completa ove non venisse dato atto di una diversa tendenza, espressa anche dall'agenzia delle Entrate (risoluzione 73/E/2005), secondo cui l'indennità versata rappresenta la controprestazione di un'obbligazione. La Commissione accoglie il principio espresso dall'Agenzia, ma non le relative motivazioni, secondo cui l'oggetto di scambio sarebbe l'incremento di valore dell'immobile che il conduttore, riconsegnando il bene, rimette nella disponibilità del proprietario. Non per questa ragione, del tutto eventuale, ma, più correttamente, per la presenza di un vero e proprio scambio fra le parti di prestazioni, anche negative, la norma considera l'ipotesi che l'indennità sia rilevante ai fini del tributo. Fonte: Il Sole 24 Ore |
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