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Giovedì 6 Marzo 2014
Accantonamenti classificati per natura
La versione revisionata del principio contabile Oic 12, principio relativo alla composizione e schemi del bilancio d'esercizio, comprende ora anche il documento interpretativo sulla classificazione nel conto economico di costi e ricavi.
Il principio, tra l'altro, chiarisce e sviluppa il contenuto dell'attuale nota n. 6 del documento interpretativo, coordinandolo con il principio Oic 19 relativo ai Fondi per rischi e oneri. In particolare, è precisato che per l'imputazione nel conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per natura dei costi, sia se riferiti a operazioni relative alla gestione ordinaria (Area B), sia se relativi alla gestione finanziaria (Area C), ovvero straordinaria (Area E).
Preliminarmente si deve stabilire l'area interessata all'imputazione e, successivamente se l'area è quella relativa alla gestione ordinaria (Area B), l'imputazione avviene nelle voci più pertinenti, diverse dalle voci B12 e B13 che sono utilizzate soltanto in via residuale.
Invece, quando il Fondo rischi e oneri si riferisce a operazioni relative a gestioni differenti rispetto a quella ordinaria, gli accantonamenti sono iscritti nelle voci relative a tali gestioni. Per esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è iscritto nella gestione finanziaria (Area C), mentre quello relativo a una ristrutturazione aziendale è iscritto tra gli oneri straordinari (Area E), così come l'accantonamento derivante da un accertamento fiscale relativo a esercizi precedenti (voce E21).
L'utilizzo di un Fondo è effettuata in modo diretto e soltanto per le spese e passività per le quali quel Fondo era stato originariamente costituito.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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