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Venerdì 7 Marzo 2014  |
| L'agricoltore paga il 9% per il bene strumentale |
L'acquisto di un terreno agricolo e di un fabbricato strumentale da parte di un imprenditore agricolo professionale comporta l'applicazione dell'imposta fissa di registro per il terreno, ma di quella proporzionale (9%) per il fabbricato. La precisazione è contenuta nella circolare della agenzia delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014, paragrafo 9.4, esempio n. 14. In tale paragrafo la circolare esamina l'ipotesi dell'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti (dediti alla manuale coltivazione del fondo con utilizzo di manodopera dipendente non superiore a due terzi di quella occorrente) e imprenditori agricoli professionali- Iap (che dedicano la maggior parte del tempo lavorativo alla attività agricola e ricavano il reddito prevalente di lavoro) di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004. Tali soggetti devono essere iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale presso l'Inps. Anche a seguito della introduzione della nuova imposta di registro con l'abolizione delle agevolazioni ed esenzioni, per effetto della legge 147/2013 l'acquisto di terreni agricoli da parte dei predetti soggetti mantiene l'agevolazione introdotta dall'articolo 2, comma 4 bis, del Dl 194/2009; tali agevolazioni consistono nella applicazione della imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro e di quella proporzionale del 1 per cento. Fin qui tutto chiaro. Sorprende, invece, l'esempio contenuto nella circolare secondo il quale nel caso di un soggetto Iap che acquista un terreno agricolo ed un fabbricato strumentale si applica l'imposta fissa di registro di 200 euro per il terreno agricolo e l'imposta proporzionale del 9% per il fabbricato; l'imposta ipotecaria per il terreno è pure fissa mentre quella catastale si applica nella misura del 1% (come avviene da sempre in base alla cosiddetta piccola proprietà contadina); per il fabbricato le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 100 euro complessivamente. L'ipotesi formulata nell'esempio nella realtà non si realizza mai, mentre invece accade sempre che unitamente ad un terreno agricolo vengano acquistati fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali. Per prassi ampiamente consolidata i fabbricati rurali seguono il medesimo regime dei terreni e quindi non sono mai stati assoggettati ad una imposta proporzionale di registro autonoma. Infatti l'articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/2009 dispone che le agevolazioni in materia di imposta di registro si applicano ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze; le pertinenze di un terreno agricolo altro non sono che i fabbricati rurali sia abitativi, sia strumentali. Ne consegue che l'esempio contenuto nella circolare deve essere interpretato secondo il rigoroso significato letterale e cioè che si tratta di fabbricato strumentale di natura commerciale e non agricolo in quanto in questo caso avrebbe dovuto essere definito rurale (articolo 9, Dl 557/1993). Fonte: Il Sole 24 Ore |
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