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Lunedì 10 Marzo 2003
Condono a prezzi di fine stagione
L'art. 44, comma 3 della L. 289/02 consente, ai soggetti che non hanno rispettato gli obblighi previsti in materia di divieto totale o parziale del cumulo, di evitare di incorrere nelle relative sanzioni per il periodo fino al 31 marzo 2003, versando una somma pari al 70% della pensione del mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificata l'inadempienza, tenendo conto che il versamento non potrà essere superiore a quattro volte l'importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda agli enti previdenziali competenti ed effettuare il pagamento senza l'applicazione delle relative sanzioni e interessi, entro il 17 marzo 2003 in unica soluzione oppure in forma rateale versando sempre entro il 17 marzo 2003 il 30% di quanto dovuto e la differenza in cinque rate trimestrali applicando l'interesse legale.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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