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Venerdì 29 Ottobre 2004
Per l'Iva rimborso senza deroghe
Il modello per l'istanza di rimborso o compensazione del credito infrannuale dell'Iva deve essere presentato tassativamente nel termine stabilito dalla legge, ossia entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le istanze presentate in ritardo, infatti, non potranno essere considerate valide e non consentiranno di ottenere il rimborso dell'imposta. È quanto osserva Assonime nella circolare n. 45 del 27/10/2004, dedicata al commento del modello ufficiale predisposto dalle Entrate per uniformare le istanze in questione, il cui utilizzo sarà obbligatorio dall'anno prossimo. L'osservazione, di per sé, sarebbe scontata, ma essendo espressamente riferita soltanto alla richiesta di rimborso, lascerebbe intendere che, anche ad avviso dell'associazione, la tardiva presentazione, mentre preclude il rimborso, non pregiudica, invece, la possibilità di utilizzare in compensazione il credito trimestrale. Com'è noto, si tratta di una questione tuttora aperta, sulla quale l'amministrazione non ha ancora fatto conoscere il proprio parere.
(Fonte: Italia Oggi)
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